Ristrutturazione dei debiti del Consumatore
I requisiti per l’accesso alla procedura prevista dall’articolo 69 CCII richiede che il consumatore, in stato di sovraindebitamento:
- Non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la proposta;
- Non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La domanda di ristrutturazione dei debiti deve corredata da tutta una serie di documenti e informazioni:
- elenco dei creditori con evidenza delle somme dovute e delle cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio del consumatore;
- atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- indicazione di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con specificazione delle somme necessarie al mantenimento della famiglia.
Alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC (organismo di composizione della crisi) che deve contenere:
- indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura.
La proposta può avere ad oggetto anche la falcidia e la ristrutturazione di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.
Il debitore può continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.
Vengono altresì previste procedure riguardanti il medesimo nucleo familiare, debitori incapienti, e soci di Società per debiti estranei all’attività d’impresa, artigiana, commerciale, o professionale.