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Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

In alternativa alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti ed a quella di concordato minore, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

La domanda può essere presentata altresì dai creditori, anche in pendenza di procedure esecutive individuali a carico del debitore, nonché dal pubblico ministero, unicamente nell’ipotesi in cui il debitore è un imprenditore.

La procedura di liquidazione controllata può aprirsi anche in un momento successivo all’apertura dei procedimenti di composizione della crisi e più precisamente: 

 - in seguito al diniego dell’omologazione del piano, su istanza del debitore ovvero, in caso di frode, su istanza del creditore o del pubblico ministero; 

- in seguito alla conversione dei procedimenti di composizione della crisi e in caso di revoca dell’omologazione del piano o di risoluzione, quest’ultima ipotizzabile unicamente con riferimento al concordato minore. Se la revoca o la risoluzione conseguono ad atti in frode o ad inadempimento del debitore, l’istanza di conversione può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

Alla domanda deve essere allegata una relazione redatta dall’OCC i cui contenuti sono circoscritti alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e alla descrizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.