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- Pubblicato Mercoledì, 19 Marzo 2025 09:31
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1. Il piano di ristrutturazione omologato
La transazione fiscale e contributiva viene estesa al Pro, prevedendo (nuovo comma 1-bis nell’articolo 64-bis) che il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché di sanzioni e interessi, depositando agli uffici territorialmente competenti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali un’apposita proposta, a cui deve essere allegata la relazione di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa liquidatoria. È stata tuttavia esclusa la possibilità di cram down fiscale, poiché la natura del Pro è fondato sul voto favorevole di tutte le classi di creditori (Dlgs 14/2019, articolo 64-bis, comma 1-bis).
2. Il cram down nel concordato preventivo in continuità
Viene chiarito che il tribunale omologa il concordato preventivo in continuità, anche in mancanza di adesione da parte del Fisco o degli enti previdenziali, se la proposta è conveniente e tale adesione è determinante per l’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di cui al primo periodo dell’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici (Dlgs 14/2019, articolo 88 comma 4).
3. La “golden class”
Viene modificato anche il comma 2 dell’articolo 112 del Codice della crisi, contenente la disciplina della “ristrutturazione trasversale”, la cui lettera d) era stata oggetto di contrastanti interpretazioni. Il correttivo chiarisce che l’espressione “in mancanza”, contenuta in detta norma, è riferita all’ipotesi in cui difetti la maggioranza delle classi, che, quindi, è sufficiente ma non indispensabile ai fini della omologazione del concordato in continuità. In questo caso il concordato può essere omologato anche in assenza del voto della maggioranza delle classi, qualora sia approvato “da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” (cioè da quella che può essere definita “classe virtualmente svantaggiata” o “golden class”). Tuttavia, se la golden class è costituita dalle agenzie fiscali o dagli enti previdenziali, il suo voto rileva soltanto se è espressamente positivo e non a seguito dell’eventuale effetto del cram down su tale voto (Dlgs 14/2019, articolo 88 comma 4 e 112, comma 2).
4. La transazione fiscale di gruppo
È stata introdotta, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, del Pro e del concordato preventivo, la transazione fiscale di gruppo (che non era consentita) (Dlgs 14/2019, articolo 284-bis).
5. Il cram down nel concordato nella liquidazione giudiziale
Anche nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, se la proposta formulata alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali è conveniente e il loro voto è determinante per raggiungere la maggioranza necessaria per l’approvazione, il tribunale dispone l’omologazione nonostante il voto contrario di tali creditori pubblici (Dlgs 14/2019, articolo 245, comma 5)