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- Pubblicato Venerdì, 21 Marzo 2025 09:26
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Il Dlgs 136/2024 introduce misure per rendere più rapide e sicure le procedure di concordato in continuità, razionalizzando le operazioni straordinarie e semplificando le modifiche statutarie. L’obiettivo principale è la tutela del valore aziendale, distinguendo chiaramente tra piani di concordato in continuità e quelli di liquidazione del patrimonio. Inoltre, il decreto consolida l’equiparazione tra continuità diretta e indiretta, a prescindere da chi gestirà l’azienda dopo l’omologa del tribunale.
Il decreto correttivo (Dlgs 136/2024) semplifica le operazioni straordinarie nei piani di concordato in continuità, concentrandone l’approvazione nel procedimento di omologa.
• Art. 116: Trasformazioni, fusioni e scissioni vengono valutate direttamente in sede di omologa, e i creditori possono contestarle solo tramite opposizione.
• Art. 120-quinquies: La sentenza di omologa produce direttamente le modifiche statutarie, inclusi aumenti o riduzioni di capitale e decisioni che incidono sui diritti dei soci. Se soci e amministratori restano inerti, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario per eseguire le operazioni.
• Art. 118-bis: Consente modifiche al piano anche dopo l’omologa, purché siano attestate e approvate dal tribunale.
• Art. 92, comma 3: Il commissario giudiziale può assistere nelle trattative per integrare o modificare il piano e la proposta di concordato.
L’obiettivo complessivo è garantire maggiore efficienza e continuità aziendale.
Il nuovo articolo 114-bis introduce una disciplina specifica per la liquidazione nei piani di continuità, distinta da quella dei concordati liquidatori (art. 114), che ora include esplicitamente la cessio bonorum.
Punti chiave:
• Continuità e liquidazione: Un piano di concordato in continuità (diretta o indiretta) può prevedere la liquidazione di parte dell’attivo, purché la soddisfazione dei creditori derivi almeno in parte dalla continuità (art. 84, comma 3).
• Cessione d’azienda e beni non strategici:
- Se il piano prevede la vendita dell’azienda, questa deve avvenire con trasparente ricorso al mercato.
- Anche in caso di continuità diretta, beni non strategici devono essere liquidati con procedure trasparenti.
• Modalità di liquidazione:
- Prima dell’omologa: Si applica la procedura delle offerte concorrenti (art. 91).
- Dopo l’omologa: Il tribunale può nominare uno o più liquidatori, assistiti da un comitato di creditori, per garantire una liquidazione rapida e trasparente.
• Garanzie e cancellazione dei vincoli:
- Il liquidatore opera secondo le regole del Codice civile sulle vendite coattive (art. 2919 e seguenti).
- Se i beni sono gravati da pegni, ipoteche, pignoramenti o sequestri, il giudice deve emettere un decreto formale per la cancellazione dei vincoli.
L’obiettivo di questa nuova disciplina è migliorare l’efficienza delle liquidazioni nei piani di concordato in continuità, garantendo trasparenza e tutela dei creditori.