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Il Decreto Legislativo 136/2024 (c.d. "Correttivo-ter") ha introdotto significative novità nella disciplina della composizione negoziata della crisi, consentendo all'imprenditore di formulare una proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali per la definizione dei debiti tributari.
Novità introdotte dall'art. 5 comma 9 lett. b) n. 3)
1. L’imprenditore può ora proporre, durante le trattative della composizione negoziata della crisi avviate dopo il 28 settembre 2024, un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato di debiti tributari, inclusi interessi e sanzioni. Prima del correttivo, questa opzione era limitata agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, soggetti a omologazione giudiziale.
2. Procedura di approvazione
• L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto nominato nella composizione negoziata della crisi.
• Depositato presso il tribunale, il giudice verifica la regolarità della documentazione e:
• Autorizza l’esecuzione con decreto, oppure
• Dichiara l’inefficacia dell’accordo se irregolare.
3. Limitazioni
• Esclusione dei tributi UE: L’accordo non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE (es. dazi doganali). L’IVA, invece, è esplicitamente inclusa tra i debiti negoziabili.
• Esclusione dei debiti previdenziali: A differenza di altre procedure (es. concordato), la composizione negoziata della crisi non consente transazioni sui debiti contributivi.
Riferimenti normativi e interpretazioni
• La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l’esclusione delle risorse UE non si applica all’IVA, in linea con la Decisione UE 2020/2053.
• Il decreto risolve un’incertezza applicativa, allineando la composizione negoziata della crisi agli altri strumenti di crisi per flessibilità negoziale, pur mantenendo distinzioni (es. debiti previdenziali).
In sintesi, il Correttivo-ter amplia gli strumenti a disposizione delle imprese per gestire la crisi, integrando la composizione negoziata della crisi con meccanismi di transazione fiscale più agili, ma con limiti precisi per garantire coerenza con il diritto UE e la tutela dei crediti previdenziali.