- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 24 Marzo 2025 10:51
- Visite: 629
L'art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente, durante la composizione negoziata della crisi, di concludere un accordo tra il debitore e le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane) e l’Agente della Riscossione per il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari, inclusi tributi e non solo sanzioni e interessi. Tuttavia, l'accordo non può riguardare tributi costituenti risorse proprie dell'UE, con un dibattito iniziale sulla possibilità di includere l'IVA. Secondo la decisione UEEuratom 2020/2053, l'IVA non è una risorsa propria dell'UE, quindi può essere ridotta come altri tributi erariali.
Restano esclusi dalla falcidia i debiti previdenziali e assicurativi, senza una chiara giustificazione, dato che altri istituti consentono la riduzione di tali contributi. Inoltre, i tributi locali (comuni, province, regioni) non sono inclusi nell’accordo, ma solo per mancanza di tempo nella revisione normativa; tuttavia, la loro falcidia è prevista dalla legge delega n. 111/2023 e potrà essere introdotta con un decreto attuativo.
Per valutare la convenienza dell'accordo per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale, è necessaria una relazione di un professionista indipendente, allegata alla proposta con un’ulteriore relazione sulla veridicità dei dati aziendali. Questi documenti servono alle agenzie fiscali per esprimere il loro parere sugli accordi proposti.