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1. La composizione negoziata

Nel corso della composizione negoziata può ora essere concluso tra il debitore e le agenzie fiscali un accordo transattivo attraverso il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi alle imposte, oltre che a sanzioni e interessi. L’accordo non può invece riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, tra le quali non rientra però l’Iva, che è quindi falcidiabile come le altre imposte. Non è tuttavia consentito il cram down. Rimangono invece non falcidiabili, e non può neppure esserne dilazionato il pagamento (se non nei termini ordinari), i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi (Dlgs 14/2019 articolo 23,
comma 2-bis).

 

2. L’attestazione e la relazione del revisore
Affinché le agenzie fiscali possano valutare, in base a informazioni oggettive, quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale, è previsto che sia predisposta da un professionista indipendente una relazione che ne attesti la convenienza, la quale deve essere allegata alla proposta unitamente a una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente, ovvero, in caso contrario, da un revisore legale a tal fine designato (Dlgs 14/2019, articolo 23, comma 2-bis).

 

3. La preclusione del cram down negli Accordi di ristrutturazione a causa della risoluzione di un precedente accordo
L’omologazione forzosa viene inoltre esclusa se, al di fuori della modifica sostanziale del piano di risanamento disciplinata dall’all’articolo 58 del Codice dopo la omologazione dell’accordo, nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una precedente transazione avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento (Dlgs 14/2019, articolo 63, comma 5, lettera a).

 

4. La preclusione del cram down negli Accordi di ristrutturazione con debiti all’80%
Il cram down fiscale è precluso negli accodi di ristrutturazione quando il debito tributario e contributivo non è inferiore all’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa che ha formulato la proposta di transazione e al tempo stesso si realizzi alternativamente uno dei due ulteriori presupposti che seguono:
1 se il debito tributario e contributivo deriva in misura superiore al 50% da omissioni di versamenti relativi a imposte o contributi commesse nel corso di almeno cinque anni;
2 quando il debito tributario e contributivo deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (Dlgs 14/2019, articolo 63, comma 5, lettera b).

 

5. L’elevazione del soddisfacimento minimo dei debiti tributari ai fini del cram down negli Accordi di ristrutturazione
Il cram down non può essere disposto dal tribunale se il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non è pari almeno:
a) al 60% di tali crediti, esclusi interessi e sanzioni, se i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino meno del 25% dell’intera esposizione debitoria del contribuente, ovvero
b) al 50% di tali crediti, esclusi interessi e sanzioni, se i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino il 25% o più dell’intera esposizione debitoria. Nella generalità dei casi queste soglie in media corrispondono rispettivamente al 37 e al 44% circa dell’intero debito, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi (Dlgs 14/2019, articolo 63, comma 4)