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- Pubblicato Venerdì, 04 Aprile 2025 07:33
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All'avvio della procedura di concordato semplificato, il tribunale deve verificare se la proposta rispetti le regole procedurali, inclusa l'eventuale formazione delle classi. Questo compito è previsto dall'articolo 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi e dell’insolvenza, come modificato dal decreto legislativo 136/2024. Tuttavia, anche prima di tali modifiche, diversi tribunali avevano già evidenziato la necessità di un controllo preliminare che di fatto sostituisce il giudizio di ammissibilità tipico del concordato preventivo.
Ma in cosa consiste esattamente questo controllo preliminare, che precede la nomina dell’ausiliario e si basa esclusivamente sul contributo dell’esperto, considerando che la proposta di concordato semplificato non richiede una relazione da parte di un attestatore?
In una sentenza del 18 luglio 2024, il Tribunale di Milano ha chiarito quali siano gli accertamenti iniziali da svolgere e quali, invece, siano rimandati alla fase successiva dell’omologazione.
In primo luogo, è necessario verificare la presenza delle cosiddette precondizioni, descritte nella relazione finale dell’esperto, ossia la correttezza e buona fede nelle trattative condotte durante la composizione negoziata e l’assenza di soluzioni alternative percorribili.
Per quanto riguarda la correttezza delle trattative, l'esame deve concentrarsi esclusivamente sul comportamento dell'imprenditore in crisi, poiché non sarebbe ragionevole negare l’accesso al concordato per eventuali comportamenti scorretti dei creditori.
Quanto all’assenza di soluzioni alternative, va ricordato che il concordato semplificato ha carattere residuale ed è applicabile solo quando non è stato possibile ricorrere ad altri strumenti previsti dall’articolo 23, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, come piani attestati di risanamento o accordi di ristrutturazione.
È inoltre necessario accertare che la domanda – anche presentata con riserva ai sensi dell’articolo 40 del Codice della crisi – sia stata inoltrata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale negativa dell’esperto e che sia corredata dalla documentazione richiesta.
Secondo il Tribunale di Milano, questa prima verifica formale deve anche considerare, seppur in via preliminare, la presenza dei requisiti di legittimità sostanziale della proposta.
Con il supporto del parere dell’esperto, il giudice dovrà quindi accertare il rispetto dell’ordine delle prelazioni, la corretta formazione delle classi (se previste) secondo criteri di omogeneità e la possibilità di garantire un beneficio per ogni creditore.