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Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2025, n. 4201

Con la sentenza del 18 Febbraio 2025 n. 4201 la Corte di Cassazione Sezione 1, si è pronunciata con riferimento ai limiti di cui all’art.15 comma 9 legge fallimentare. Nella fattispecie la suprema Corte, nell’ambito di una procedura fallimentare, ha precisato circoscrivendo meglio l’ambito di applicazione della normativa di cui sopra, pronunciandosi così sull'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.
Per determinare se un'impresa debba essere dichiarata fallita, è necessario considerare tutti i debiti scaduti, compresi quelli tributari. La rateizzazione non modifica lo stato di scadenza dei debiti, quindi, questi possono essere inclusi nel computo per valutare la soglia di rilevanza per il fallimento.
Infatti, l’accoglimento della richiesta di rateizzazione dei debiti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione non impedisce che tali debiti, per l’importo originariamente iscritto a ruolo, vengano conteggiati tra quelli scaduti e non pagati previsti dall’art. 15, comma 9, della Legge fallimentare. Questo perché l’Agenzia mantiene comunque il diritto di procedere con l’esecuzione forzata qualora il piano di rateizzazione concesso non venga rispettato, potendo così recuperare immediatamente l’intero importo ancora dovuto
In sintesi, i debiti tributari rateizzati possono essere inclusi nel computo dei debiti scaduti ai fini della soglia di rilevanza per il fallimento, poiché la rateizzazione non elimina l'obbligazione di pagamento ma solo la dilaziona nel tempo.