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- Pubblicato Martedì, 08 Aprile 2025 07:11
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Con l’ordinanza n. 27782 del 2024, pubblicata il 28 ottobre, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito la questione relativa all’omologazione forzata della transazione fiscale e contributiva. Secondo questa decisione, il tribunale può omologare forzatamente la proposta di transazione non solo quando l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali non si esprimono sulla proposta del debitore, ma anche quando la respingono esplicitamente.
Fin da quando il cram down fiscale è stato introdotto nella legge fallimentare, si sono susseguite differenti tesi da cui sono emerse tre interpretazioni:
1. Tesi restrittiva: l’omologazione forzosa sarebbe possibile solo in caso di silenzio da parte dei creditori pubblici;
2. Tesi estensiva: sarebbe ammessa sia in caso di silenzio sia in caso di rigetto;
3. Tesi intermedia: in caso di accordo di ristrutturazione, sarebbe valida sia per il silenzio sia per il rigetto; nel concordato preventivo, solo in caso di silenzio.
La posizione della giurisprudenza
I giudici, hanno sposato la tesi estensiva, ritenendola più coerente con gli obiettivi del cram down fiscale, come spiegati nella relazione illustrativa del Codice della crisi.
Questo orientamento era stato già avvalorato da due importanti pronunce della Cassazione (ordinanze 8504/2021 e 35954/2021), secondo cui:
• il debitore ha sempre diritto alla tutela giurisdizionale,
• il giudice competente è quello fallimentare, dato il carattere concorsuale della transazione fiscale.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Anche l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una domanda durante Telefisco 2022, aveva ammesso che il tribunale può omologare la transazione fiscalmente anche in caso di rigetto, non solo in caso di silenzio. Tuttavia, questa apertura non derivava solo dalla giurisprudenza, ma anche da una modifica legislativa: il D.L. 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021) ha infatti modificato l’articolo 180 della legge fallimentare, equiparando la disciplina del concordato preventivo a quella dell’accordo di ristrutturazione, e chiarendo che l’omologazione forzata è possibile in “mancanza di adesione”, includendo anche i rigetti.
Infine, il D.lgs. 136/2024 ha confermato ulteriormente questo principio, precisando (all’art. 88, comma 4 del Codice della crisi) che per “mancanza di adesione” si intende anche il voto contrario.