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- Pubblicato Lunedì, 31 Marzo 2025 07:11
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Con la sentenza n. 32996 la Corte di Cassazione, Sez. 1, del 17 dicembre 2024, ha avuto modo di chiarire che la legge fallimentare, a differenza di quanto stabilisce per il concordato, non prevede che l’accordo di ristrutturazione possa essere dichiarato risolto per inadempimento stante l’assenza di un analoga disposizione normativa, come invece normata per il concordato ex art. 184 comma 1, dove il creditore non subisce gli effetti dell'omologa.
Secondo i supremi Giudici nell'accordo di ristrutturazione, non vi è alcuna necessità di procedere alla risoluzione dell'intera procedura a seguito dell'inadempimento del debitore, perché la falcidia consegue alla conclusione dell'accordo fra singolo creditore e debitore e non costituisce l'effetto generalizzato del provvedimento di omologa per tutti i creditori anteriori all'avvio della procedura.
Il sopravvenire di un evento quale la dichiarazione di fallimento rende irrealizzabile l’accordo di ristrutturazione omologato determinando la risoluzione di diritto per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex 1463 codice civile.
La Corte richiama in tal senso l'art. 12 della legge 3/2012, che, nel disciplinare l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, ha previsto al comma 5 che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo, rendendo espresso quello che è un effetto automatico della dichiarazione di fallimento.
Eventuali parziali pagamenti effettuati nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., saranno detratti dall'originaria obbligazione, da ammettere al passivo.