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Il Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 correttivo del Codice della crisi modifica il trattamento dei crediti fiscali, con modifiche che agevolano il risanamento delle imprese.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi aggiunto dal correttivo, consente che anche nel corso della composizione negoziata potrà, essere concluso un accordo transattivo tra il debitore e le agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione).
L’impossibilità di inserire nella composizione negoziata anche i debiti relativi ai tributi ha costituito, sin dal suo esordio, un freno all’utilizzo di tale percorso.
Il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi è consentito, nei vari istituti previsti dal Codice della crisi, solo in presenza:
- di apposite norme che lo permettano attraverso uno specifico procedimento, qual è quello della transazione fiscale, che anteriormente al correttivo era previsto dagli articoli 63 e 88 del Codice esclusivamente nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo;
- oppure di una disposizione che, seppur non introducendo uno specifico procedimento, consente la falcidia di tutti i crediti e quindi anche di quelli tributari e contributivi, qual è, ad esempio, quella stabilita dall’articolo 25-sexies relativamente alla falcidia della generalità dei debiti nel concordato semplificato.