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(Trib. Torino, 13 febbraio 2025, Pres. Astuni, Est. Pittaluga)


Il presupposto per l'ammissione alla liquidazione controllata su richiesta del debitore è la capacità di offrire un'utilità ai creditori, anche in prospettiva futura. Questo principio si desume da:
a) l’art. 283 CCII, che prevede l'esdebitazione dell’incapiente solo se il debitore non può offrire alcuna utilità ai creditori;
b) gli artt. 268 e 269 CCII, che richiedono la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori per l’apertura della procedura;
c) il principio secondo cui la liquidazione controllata non può essere ammessa in assenza di beni o redditi futuri presumibili.
Il Tribunale deve verificare che la relazione dell’OCC attesti la presenza di attivo e valutare la razionalità e correttezza dell'analisi svolta. Se l’unico attivo disponibile è una quota di reddito da lavoro dipendente eccedente il necessario per il mantenimento del debitore, quest’ultimo deve dimostrare che tale elemento costituisce un’utilità sufficiente per i creditori.