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La nuova formulazione dell’articolo 2, prevede al comma 1 lettera e) del CCII una innovativa e più esauriente definizione di consumatore, lasciando tuttavia ancora alcuni punti irrisolti. Nella fattispecie il consumatore è definito come una persona fisica il cui comportamento è rivolto al consumo o all’acquisto di merci e servizi, specificando, che tale comportamento esclude lo svolgimento del medesimo comportamento nell’ambito di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il criterio di individuazione della figura del consumatore è quindi individuato sulla base di tre elementi: personale, comportamentale e funzionale.

A parere di chi scrive mancherebbe un ulteriore elemento utile a definire la figura del consumatore ovvero l’individuazione della fattispecie sulla provenienza delle disponibilità necessarie per l’esercizio del comportamento finale, ovvero del consumo.

L’assenza di tale elemento provoca infatti una discrasia nell’esclusione dalla procedura di ristrutturazione di cui all’art. 67 CCII della figura dell’imprenditore, dell’artigiano o del professionista, considerando tale solo quello con proventi derivanti dall’esercizio d’impresa diretto ed ammettendo invece alle procedure di composizione della crisi previste per il consumatore, dell’artigiano o del professionista, i proventi derivanti dall’esercizio indiretto d’impresa, artigiana o professionale.

La nuova norma infatti ammette per tali fattispecie da sovraindebitamento, la figura del socio di società ovvero di chi partecipa con altri ad un’impresa al fine di dividere i rischi e gli utili. Che tali dividendi possano comunque concorrere ad una situazione di sovraindebitamento per l’acquisto di merci e servizi non inerenti l’attività d’impesa, pone in contrapposizione la situazione speculare dall’imprenditore i cui utili sono prodotti direttamente da quelli prodotti indirettamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Ora l’individuazione della figura del consumatore analizzato senza un principio di causa effetto con riferimento alle fattispecie di provenienza delle disponibilità, determina soluzioni differenti in presenza della medesima origine delle fonti, ovvero di utili.

Tale discrasia ammette, per situazioni da sovraindebitamento di natura non imprenditoriale, il socio di società a beneficiare della nuova procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII mentre esclude l’imprenditore con esercizio diretto dell’attività d’impresa per debiti non inerenti: il paradosso si manifesta nel fatto che in ipotesi di medesimo debito (non imprenditoriale), contratto anche parzialmente con fonti provenienti dall’attività imprenditoriale (utili) sia negata la possibilità di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII per l’imprenditore con proventi derivanti dall’esercizio diretto d’impresa, di attività artigianale o per il professionista dall’esercizio diretto della propria attività professionale, facoltà invece concessa al socio di società ovvero in presenza di attività d’impresa indiretta.