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L'omologazione del concordato preventivo, di cui all'articolo 48 CCII, al comma 5, prevede che gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo possano essere omologati anche quando, oltre al caso di mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, manchi l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'istituto della vecchia “transazione fiscale”, o come oggi indicato con l'espressione “trattamento fiscale e contributivo” è stato finora disciplinato unitariamente dall’art. 182-ter l. fall. per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo. La norma fino alle nuove disposizioni introdotte con la conversione del D.L. n. 125/2020, prevede la possibilità di presentare una proposta di pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori sempre che il piano sotteso alla proposta ne preveda la soddisfazione “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

Con riferimento ai crediti fiscali e previdenziali, con norma del tutto innovativa, l'art. 48, comma 5, CCII (che avrebbe dovuto avere effetto dal 1° settembre 2021), ha stabilito che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione e la proposta di concordato preventivo anche in caso di mancanza di adesione o di voto favorevole da parte dell'amministrazione finanziaria o dell’ente previdenziale quando l’adesione o il voto è decisivo ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti (ovvero del 30% nei casi di accordi di ristrutturazione agevolati) o delle maggioranze di legge contemplate per il concordato preventivo. Tale possibilità è consentita, non solo quando l'adesione o il voto dei creditori sopra indicati siano determinanti, ma anche quando sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente la proposta di soddisfacimento delle due amministrazioni sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.