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Con la disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 il legislatore ha affrontato la tematica delle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali già vigenti. In tal modo, il legislatore ha inteso garantire tutele ai soggetti che,secondo quanto disposto dall’art. 1 l.f., non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, regolamentandone lo stato di crisi e favorendo, nell’ottica della composizione di contrapposti interessi (quello del debitore e quello dei creditori). Con intento meramente ricognitivo, va detto che la riforma della disciplina delle procedure concorsuali iniziata nel 2005 ha attenuato gli aspetti sanzionatori nei confronti del fallito previsti dalla legge fallimentare del 1942 introducendo, al contempo, l’istituto dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. f.) mediante il quale il fallito, persona fisica, ha la possibilità di ottenere, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi, la liberazione dei debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura fallimentare. Successivamente è stato introdotto e regolamentato l’istituto dell’accordo di ristrutturazione (art. 182 - bis) e, nel 2006, l’istituto della transazione fiscale (art. 182 - ter). È solo il caso di menzionare che, più recentemente, l’istituto della ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 - bis l.f. è stato esteso anche all’imprenditore agricolo (cfr. art. 23, d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011). Di fatto il legislatore, di fronte all’avanzare della crisi economico - finanziaria, si è preoccupato di consentire al fallito che fosse anche “imprenditore meritevole”, di liberarsi definitivamente dei debiti residui e di iniziare una nuova attività imprenditoriale (fresh start). La citata riforma non si è tuttavia occupata di tutta quell’ampia platea di soggetti “non fallibili” che pur trovandosi in situazione di grave inadempienza delle obbligazioni assunte non risultavano assoggettabili, secondo i parametri di cui all’art. 1 l.f., alle procedure concorsuali esistenti. Al riguardo, la casistica è apparsa subito di non poco conto poiché, accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, vi sono gli imprenditori commerciali “sotto soglia” ai sensi del citato art. 1 l. f. e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, professionisti, società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative: soggetti ai quali, in generale, è precluso accedere a strumenti quali l’esdebitazione, la transazione fiscale e l’accordo di ristrutturazione.